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fraga il ***** guido lo stesso.porca ***** ci sono albensi del ***** e ***** che non sanno nemmeno cosa sia la patente e devono rompere i coglioni a me
Sanzioni
Viene introdotta una nuova fascia di superamento dei limiti di velocita' (di oltre 60 km/h), con nuove e piu' aspre sanzioni per tutte le fasce. Riassumiamo tutte le sanzioni:
- superamento dei limiti massimi di velocita' di non oltre 10 km/h; sanzione pecuniaria variabile da 34,98 a 143,19 euro;
- superamento dei limiti di oltre i 10 km/h ma non oltre 40 km/h: sanzione pecuniaria da 148 a 594 euro. La sanzione accessoria e' la decurtazione di 5 punti dalla patente.
- superamento dei limiti di oltre 40 Km/h ma non oltre 60 km/h: sanzione pecuniaria da 370 a 1.458 euro. Le sanzioni accessorie sono la sospensione della patente da uno a tre mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente. E' anche prevista, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente, l'emissione di un provvedimento di inibizione di guida del veicolo valido nella fascia oraria notturna, dalle ore 22 alle ore 7 del mattino. (*)
In caso di recidiva in un biennio scatta la sospensione della patente da otto a diciotto mesi;
- superamento dei limiti di oltre 60 km/h: sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 euro. Le sanzioni accessorie sono la sospensione della patente da sei a dodici mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente. In caso di recidiva in un biennio scatta la revoca della patente.
(*) nella prima versione del decreto 117/07, valida dal 4/8 al 3/10/07, la sospensione variava da tre a sei mesi e non era previsto alcun provvedimento di inibizione.
Tutte le sanzioni suddette sono raddoppiate se le violazioni sono commesse alla guida di mezzi particolari, come gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di merci pericolose, gli autotreni e autoarticolati (compresi quelli costituiti da un autoveicolo e un rimorchio), gli autobus, gli autoveicoli destinati al trasporto di cose, gli autocarri, etc., mezzi per i quali sono stabiliti limiti di velocita' specifici (vedi sopra).
Per i veicoli dotati di limitatore di velocita', inoltre, viene stabilito che l'eccesso di velocita' oltre al limite al quale e' tarato il limitatore determina l'applicazione delle stesse sanzioni previste nel caso di limitatore non funzionante o alterato (si vedano i commi 2bis e 3 dell'art.179 del codice della strada).
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