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    #16
    Originariamente Scritto da f77 Visualizza Messaggio
    certo gli altri documenti sempre a seguito

    ovvio che la scena melodrammatica parte a cannone
    cmq è sempre meglio abbassare le orecchie..........
    per le frecce e specchietto non ci fai nulla, se vogliono ti bruciano subito
    per le marmitte ora ci sono quelle a sonorità variabile della mcj
    hanno una valvola a farfalla che apre e chiude quindi il good sound è salvo

    sinceramente non e che le aprezzi molto sia come estetica che come suono

    adesso alla moto di un amico sto provando a modificare dei silenziatori di evo '91 che oltre ad avere dimensioni enormemente ridotte rispetto agli attuali una volta sfondate hanno un suono eccezionale
    li metto un sistema a farfalla con un bel motorino eletrico, che non si sfasci come quello dell doublefire e penso dovrebbe uscire una bella cosetta

    Commenta


      #17
      un pò lungo ma è utile:
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      LEGGETE SOPRATTUTTO L'ULTIMA PARTE

      Ci sono 4 articoli del codice che ci interessano: 71/72/78/79.


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      Art. 71. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi.
      Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.


      Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati.


      Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.


      Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.


      Con provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.


      Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 . Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da euro 137,55 a euro 550,20 .


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      L'art 71 rimanda al regolamento di attuazione per vedere quali sono le caratteristiche costruttive e funzionali: vediamo il regolamento di attuazione allora.


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      Art.71 . Regolamento di Attuazione

      Art. 227. - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi (art. 71 C.s.).
      Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli.


      In relazione a quanto stabilito dall'articolo 71, comma 3, del codice, i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalità per la richiesta e l'esecuzione dei relativi accertamenti. I medesimi provvedimenti stabiliscono, altresì, le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui al punto E della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilità delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro della sanità.


      Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., di concerto con gli altri Ministeri, quando interessati, può, in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti.

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      Non abbiam ancora concluso nulla visto che il regolamento ci rimanda "all'appendice V del presente titolo": vediamo l'appendice V.


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      Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
      APPENDICE AL TITOLO III
      APPENDICE V
      ART. 227
      (CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI)

      A - Masse, dimensioni ed allestimenti

      a) Massa in ordine di marcia (tara).
      b) Massa massima tecnicamente ammissibile.
      c) Masse massime sugli assi.
      d) Dimensioni massime di ingombro.
      e) Numero assi ed interassi.
      f) Carreggiate.
      g) Sbalzi massimi.
      h) Fascia di ingombro.
      i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti.
      l) Tipo della struttura portante.
      m) Carrozzeria.
      n) Attrezzature particolari.

      B - Prestazioni

      a) Determinazione velocità calcolata.
      b) Verifica della velocità massima.
      c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile.
      d) Determinazione consumo combustibile.
      e) Prova di accelerazione in piano.
      f) Spunto in salita.
      g) Rapporto potenza/massa.
      h) Massa rimorchiabile.
      i) Tipo della trasmissione e rapporti.

      C - Sicurezza attiva

      a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
      b) Impianto elettrico.
      c) Avvisatori acustici.
      d) Tergiproiettori.
      e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi.
      f) Specchi retrovisori.
      g) Sbrinamento e disappannamento del parabrezza.
      h) Riscaldamento abitacolo.
      i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi.
      l) Porte (serrature e cerniere - pedane).
      m) Campo di visibilità del conducente.
      n) Tergilavacristallo parabrezza.
      o) Cerchi e ruote.
      p) Pneumatici e sospensioni.
      q) Sistemazione dei pedali di comando.

      D - Sicurezza passiva

      a) Urti e ribaltamento.
      b) Antifurto.
      c) Vetri di sicurezza.
      d) Ancoraggi delle cinture di sicurezza.
      e) Paraurti per autovetture.
      f) Protezione posteriore anti incuneamento.
      g) Protezione contro lo spostamento del carico (1).
      h) Protezione laterale.
      i) Parafanghi.
      l) Calzatoie.
      m) Sterzo.
      n) Sistemazione interna e rumorosità, resistenza dei sedili e loro ancoraggi.
      o) Cinture di sicurezza.
      p) Sistemi di ritenuta bambini.
      q) Appoggiatesta.
      r) Sporgenze esterne.
      s) Limitazione all'impiego di determinati materiali.
      t) Resistenza cabine.
      u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti.
      v) Paraspruzzi.
      z) Recipienti semplici a pressione.

      E - Protezione ambientale

      a) Antidisturbi radio.
      b) Rumorosità esterna veicoli a motore.
      c) Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata.
      d) Posizione tubo di scarico.
      e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico.

      F - Norme per particolari categorie di veicoli

      a) Caratteristiche delle autoambulanze.
      b) Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico.
      c) Caratteristiche degli autobus.
      d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci.
      e) Caratteristiche delle autocaravan.
      f) Caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente o in servizio di piazza.
      g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia.
      h) Caratteristiche dei ciclomotori.
      i) Caratteristiche dei quadricicli a motore.
      l) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi.
      m) Caratteristiche dei filoveicoli.

      G - Disposizioni fiscali

      a) Alloggiamento targa.
      b) Potenza fiscale.
      c) Potenza fiscale dei motori elettrici.
      d) Targhette e iscrizioni.
      e) Marcatura di identificazione del motore.
      f) (Omissis).

      H - Varie

      a) Tachimetro.
      b) Cronotachigrafo.
      c) Retromarcia.
      d) Organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati.
      e) Abbinamento per tipi o classi delle motrici con rimorchi/semirimorchi.
      f) Dispositivo di rimorchio dei veicoli in avaria od in rimozione.
      g) Identificazione comandi, spie, indicatori.
      h) Portabagagli.
      i) Portasci.
      l) Antenna radio o radiotelefonica.

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      Ok, qui viene menzionato lo scarico, ma in che contesto? Alla E sotto protezione ambientale e comunque non si fà alcun riferimento al dispositivo silenziatore come ad un elemento costruttivo:

      b) Rumorosità esterna veicoli a motore.
      c) Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata.
      d) Posizione tubo di scarico.
      e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico.


      Se non hanno un fonometro o se non ti fanno il CO sul posto la vedo dura contestare una modifica: la legge impone chiaramente di verificare le violazioni e di indicarle sul verbale.

      Andiamo al 72 che ci interessa di più.

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      Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
      1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
      a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
      b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
      c) dispositivi di segnalazione acustica;
      d) dispositivi retrovisori;
      e) pneumatici o sistemi equivalenti.

      2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con: a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;
      b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
      c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

      2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.

      2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7t., devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1º gennaio 2005, chiunque víola le disposizioni di cui al presente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10

      3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.

      3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.

      3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.

      4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

      5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

      6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

      7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.

      8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

      9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.

      10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

      11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

      12. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.


      13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 .


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      Attenzione che siamo ad un distinguo: al 71 si parla di caratteristiche costruttive e funzionali, al 72 si parla di equipaggiamenti.

      E' importante ricordare la distinzione.

      b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

      Il silenziatore di scarico è presente come "equipaggiamento" ed è chiaramente definito: lo stesso dispositivo non può essere "caratteristica costruttiva e funzionale" ed "equipaggiamento" al tempo stesso, specialmente visto che come caratteristica costruttiva e funzionale non è neanche citato.

      Ora quali sono le sanzioni per una "modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali"?

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      Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
      I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.


      Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.


      Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 328 a euro 1.376,55 .


      Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


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      E quali sono le sanzioni per chi modifica gli equipaggiamenti?


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      Art. 79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.
      I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.


      Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.


      Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.


      Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 . La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.

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      Come peraltro già stabilito all'articolo 72 comma 13.


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      13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 .


      -------------------------------------------------------------------------------------------------------


      Che se ne vadano a cagare.....................


      Una volta verbalizzato il fatto che l'articolo competente non è il 78 bensì il 72, l'autorità di pubblica sicurezza è al corrente del fatto che sta compiendo un abuso.

      Fategli mettere a verbale tra le vostre dichiarazioni il fatto che sta compiendo, secondo voi, un abuso di potere in quanto pienamente conscio ed edotto del fatto che è l'articolo 72 e non il 78 quello legittimamente applicabile.

      A questo punto son c***i suoi: l'art. 323 del codice penale stabilisce che " risponde di tale reato ( abuso di potere ) il pubblico ufficiale il quale, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale ovvero per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio".

      Pena? Reclusione da 6 mesi a 3 anni: un pubblico ufficiale nel momento in cui commette abuso di ufficio non rappresenta più lo stato e quindi risponde in solido a titolo personale, cioè, se gli viene fatta causa, risponde lui e non lo stato.




      Secondo me ci pensa due volte: peccato non essermi documentato così bene prima della mia multa ma solo dopo.

      Li avrei fatti piangere


      ancora info:


      in teoria con lo scarico non omologato c'è solo sanzione amministrativa di 65 euro

      però la maggior parte delle forze dell' ordine propende per il sequestro, cmq basta fare ricorso e si vince

      faccio copia/incolla:

      "Ecco un piccolo decalogo di comportamento quando si viene fermati dalle forze dell'ordine e si monta uno scarico omologato. Quello che troverete scritto vale per tutti gli scarichi indipendentemente dalla marca, ovviamente è quello che io consiglio ai miei clienti e quindi troverete spesso indicazioni basate su di noi ma ripeto vale per tutti.
      Fatene buon uso
      Paolo Chiaraluna


      Avete acquistato uno scarico omologato e quindi siete perfettamente in regola con le norme di legge, lo scarico riporta sempre sul corpo la marchiatura di omologazione e nell'imballo trovate oltre a questa spiegazione anche la dichiarazione di omologazione e 2 circolari del
      ministero.

      Cosa fare quando si viene fermati
      Prima di tutto mostrare alle forze dell'ordine la marcatura di omologazione
      riportata sullo scarico, poi il documento di omologazione (che dovete sempre
      allegare al libretto), e nel caso le 2 circolari. Siete in regola e quindi siete sempre dalla parte della ragione. Solitamente dopo aver mostrato il tutto la cosa si conclude senza multe
      (ovviamente).

      Cosa fare se vogliono multare comunque
      Abbiamo già scritto più volte che siete perfettamente in regola, però in teoria nulla impedisce alle forze dell'ordine di multare comunque anche una moto appena uscita dal concessionario senza nessuna modifica.
      Cosa fare in questi casi: Al momento della multa vi chiederanno di firmarla e se volete far scrivere qualche cosa nelle note, la vostra risposta sarà SI. Da quel momento dovrete far scrivere le seguenti note:
      1- Lo scarico riporta l'omologazione e3 ben visibile sul corpo del silenziatore
      2- Siete in possesso di dichiarazione di omologazione da parte della casa produttrice
      3- Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti che attesta che gli scarichi omologati sono sostitutivi dell'originale e quindi sono in regola a tutti gli effetti (Circolare DC IV B /03 1997 del 24/11/1997)
      4- Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti in cui si attesta che gli scarichi omologati non devono procedere all'aggiornamento della carta di circolazione
      5- Se vogliono multarvi con l'art. 78 far presente che l'articolo di riferimento è il 72 in quanto i silenziatori rientrano nei dispositivi specificati nel comma 2 dell'articolo 72
      6- Se la sanzione si riferisce all'art. 78 e prevede anche il ritiro del libretto far presente che l'art. 72 comma 13 prevede la sanzione amministrativa e non il ritiro del libretto nel caso in cui si circoli addirittura senza il silenziatore"

      QUINDI: OCCHIO ALL'ARTICOLO



      Frankie100Chili
      ...da quello che mi risulta (correggimi se sbaglio) anche nel caso si circoli con silenziatori non omologati ( ) l'articolo da applicare non è il 78 (cosa che tendono a fare regolarmente le forze dell'ordine) bensì il 72.
      Il verbale te lo beccheresti lo stesso... ma si paga una moderata multa e basta... non c'è multa salatissima, ritiro del libretto e revisione del mezzo.
      ...o sbaglio?
      Grazie.


      gasgas1100
      il giudice ha riconosciuto che ad essere infranto non è il 78 ma il 79, riferito agli scarichi riportati sull'articolo 72.
      Il 78 dice che non si possono modificare le caratteristiche costruttive del veicolo (nds. motore, telaio) invece il 79 dice che non si possono montare accessori e quant' altro non omologati.
      l'elenco di detti accessori, tra cui gli scarichi, è previsto dall'articolo 72.
      L'ammenda per l'articolo 78 prevede 328 euro (minimo) e il ritiro della carta di circolazione.
      Quella per il 79 prevede solo una multa di 65 euro.


      Frankie100Chili
      beh, la differenza c'è... e come!!!
      Quindi l'articolo sarebbe il 79?

      beh. si... dopo attenta ricerca leggo che l'art. 79 rimanda al 72 comma 13.



      Art. 79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.

      1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

      2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.

      3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.

      4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.

      13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10





      Quanto detto serve naturalmente anche per chi monta scarichi aperti non omologati, occhio all’ articolo contestato.




      IMPARATELO A MEMORIAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!

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        #18
        Originariamente Scritto da BESTIOLINA Visualizza Messaggio
        sinceramente non e che le aprezzi molto sia come estetica che come suono

        adesso alla moto di un amico sto provando a modificare dei silenziatori di evo '91 che oltre ad avere dimensioni enormemente ridotte rispetto agli attuali una volta sfondate hanno un suono eccezionale
        li metto un sistema a farfalla con un bel motorino eletrico, che non si sfasci come quello dell doublefire e penso dovrebbe uscire una bella cosetta
        quella è n'altra storia gli evo sono pura poesia
        e poi avevano terminali + liberi e non c'erano ste menate di euro1,2, 3, 4
        anche io monto terminali usa della florida per la precisione
        visto che le leggi li variano da stato a stato
        e sono senza catalizzatore,na bella stappata e ...let the music play

        per quanto riguarda i terminali
        esistono anche con la chiusura manuale
        ma è un pò na rottura

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          #19
          Originariamente Scritto da f77 Visualizza Messaggio
          quella è n'altra storia gli evo sono pura poesia
          e poi avevano terminali + liberi e non c'erano ste menate di euro1,2, 3, 4
          anche io monto terminali usa della florida per la precisione
          visto che le leggi li variano da stato a stato
          e sono senza catalizzatore,na bella stappata e ...let the music play

          per quanto riguarda i terminali
          esistono anche con la chiusura manuale
          ma è un pò na rottura

          che compri dallo zio d'america?

          io ogni tanto ci passo perche ho tutta una parte della famiglia che e di ft lauderdale che è a 100km da altamonte spring dove vive lui
          Last edited by BESTIOLINA; 05-04-2007, 15:58:00.

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            #20
            Originariamente Scritto da BESTIOLINA Visualizza Messaggio
            che compri dallo zio d'america?

            io ogni tanto ci passo perche ho tutta una parte della famiglia che e di ft lauderdale che è a 100km da altamonte spring dove vive lui

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              #21
              Se date un occhiata a cars.com c'è da lasciarci il cuore



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